Articolo abrogato dall'art. 38, comma 1, della L.P. 09/10/2020, n. 11, così recitava:

“Art. 6 (Struttura di supporto del Comitato e sua dotazione organica)

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto, istituita presso il Consiglio provinciale e individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentiti il Comitato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio provinciale. La struttura può essere comunque integrata dall'apporto permanente o temporaneo degli uffici del Consiglio provinciale e, per lo svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati, può avvalersi della consulenza di esperti e della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati, previa stipula di apposite convenzioni.”

Dalla redazione