Articolo sostituito dall’art. 56, comma 1, della L.R. 11/08/2017, n. 16.

La Sent. Corte Cost. 23/07/2018, n. 172 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 56, della L.R. 11/08/2017, n. 16, nella sola parte in cui, al comma 1, sostituisce il presente articolo.

Si riporta il testo dell’articolo nella versione precedente:

“Art. 1. Finalità

1. Al fine di valorizzare la pratica dell'attività fisica e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie nonché di salvaguardare la tutela della salute, la Regione riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motorio e sportivo, con particolare riguardo ai soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 o del diploma universitario dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88.

2. La Regione, nell'ambito della diffusione della pratica e dell'esercizio delle attività fisico-motorie, promuove la tutela dei praticanti allo scopo di migliorarne la qualità della vita e il benessere.”

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