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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 03/10/2023, n. 12
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L. R. Emilia Romagna 03/10/2023, n. 12
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Emilia-Romagna favorisce lo sviluppo dell’economia urbana verso modelli innovativi di riqualificazione, sostenibilità, potenziamento e gestione della rete dei servizi e degli spazi urbani, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore competitività, attrattività e resilienza dei territori e del sistema imprenditoriale e rispondere più efficacemente ai cambiamenti negli stili di vita e di consumo, attraverso interventi volti a promuovere: a) lo sviluppo di politiche integrate di miglioramento della qualità urbana, con particolare attenzione |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intendono: a) per economia urbana: la disciplina che analizza i rapporti tra attività economiche e territorio studiando le modalità con cui le interazioni tra soggetti, spazi e servizi rendono possibile l’organizzazione della domanda e dell’offerta sul territorio per rispondere ai fabbisogni delle comunità; b) per consorzi fidi: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 3 - Ambito programmatico regionale1. Con riferimento alle finalità di cui all’articolo 1, la Regione sostiene i progetti di sviluppo dell’economia urbana, oltre che con le attività specifiche previste nella presente legge, anche attraverso programmi, strumenti e misure di cui alle seguenti disposizioni e programmi regionali: a) misure ed interventi volti a promuovere ed incentivare la rigenerazione urbana di cui al Titolo II, Capo II, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio); b) misure per lo sviluppo delle aree urbane e delle aree interne e montane previste nell’ambito dei Programmi regionali finanziati dai Fondi strutturali dell’Unione Europea; c) legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali); |
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Art. 4 - Hub urbani e hub di prossimità1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove l’istituzione, l’attivazione e lo sviluppo di hub urbani e hub di prossimità, come definiti all’articolo 2, volti a sviluppare processi di rilancio socio-economico dell’area urbana di riferimento. I processi |
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Art. 5 - Contributi per l’attivazione e lo sviluppo degli hub urbani e di prossimità1. Al fine di favorire la costituzione, l’attivazione e lo sviluppo degli hub urbani e di prossimità di cui all’articolo 4, la Regione sostiene, attraverso la concessione di contributi ai Comuni, gli interventi promossi da tal |
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Art. 6 - Progetti per la riqualificazione sostenibile e la valorizzazione delle aree a vocazione commerciale1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), la Regione sostiene, attraverso la concessione di contributi a Comuni, singoli o associati |
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Art. 7 - Progetti per l'insediamento e lo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), la Regione concede contributi per l’insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999. 2. Dei contributi di cui al comma 1 possono beneficiare le piccole e medie imprese, anche organizzate in cooperative di comunità, del commercio, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di servizio, per interventi concernenti: |
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Art. 8 - Innovazione e qualificazione delle imprese1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c), la Regione promuove la riqualificazione e l’innovazione delle imprese del territorio regionale attraverso contributi a progetti volti all’innovazione tecnologica e orga |
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Art. 9 - Progetti integrati per l’innovazione1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. d), e) ed f), la Regione può concedere contributi per lo sviluppo di progetti pilota fortemente innovativi, promossi da Comuni e Unioni di Comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio e dei servizi, connessi con gli ambiti di cui all’articolo 4, volti a: |
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Art. 10 - Promozione dell’associazionismo e della cooperazione creditizia1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. g), la Regione concorre allo sviluppo dei consorzi fidi, costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici, mediante: a) la concessione di fondi destinati a fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio; b) il conferimento di fondi finalizzati alla concessione, da parte de |
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Art. 11 - Assegnazione dei contributi alle imprese associate1. I consorzi fidi assegnano i contributi relativi ai fondi cui all’articolo 10, comma 1, lett. a) e b) a favore delle imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi, operanti in Emilia-Romagna, che, utilizzando finanziamenti assistiti in parte dalla garanzia del con |
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Art. 12 - Sviluppo delle competenze per l’economia urbana1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. h) ed i), la Regione promuove iniziative di formazione, informazione e aggiornamento su tematiche coerenti con le priorità della presente legge, volte a svilu |
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Art. 13 - Comitato regionale di monitoraggio e Osservatorio regionale1. È istituito con atto della Giunta regionale un Comitato regionale quale organo consultivo che coadiuva il Settore regionale competente nell’attuazione e monitoraggio delle politiche di promo |
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Art. 14 - Assistenza tecnica1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione prevede azioni e servizi di assistenza tecnica anche in collabor |
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Art. 15 - Clausola valutativa1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta pr |
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Art. 16 - Norma finanziaria1. Per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2022, n. 25 (Bilancio di previsione della Region |
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Art. 17 - Modalità di attuazione1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi dalla Regione, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. |
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Art. 18 - Abrogazioni e norma transitoria1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) la legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49); |
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