Articolo abrogato dall’art. 41, comma 9, della L.P. 11/09/1998, n. 10, così recitava:

“Art. 18 - Valore convenzionale dell'edificazione

1. Il valore convenzionale dell'edificazione è calcolato per ciascun comune tenendo conto del valore medio degli edifici di categoria residenziale di tipo civile medio, rilevabile sul mercato con i criteri dell'estimo urbano ed è espresso in lire per metri cubi assumendo un'altezza convenzionale per piano eguale a metri 3.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno la C.P.E. determina il valore convenzionale dell'edificazione per l'anno successivo.

3. Qualora siano riscontrabili sensibili disomogeneità dei prezzi di mercato nell'ambito dello stesso comune, la C.P.E. determina il valore convenzionale dell'edificazione distinguendolo in più zone.”

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