Articolo aggiunto dall’art. 75, comma 1, della L.P. 19/02/2002, n. 1 e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 1, della L.P. 16/06/2022, n. 6, così recitava:

“Art. 2-bis - Opere strategiche

1. Ferma restando l’applicazione delle leggi provinciali di settore, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche alle opere individuate dalla Giunta provinciale tra quelle previste dagli strumenti di programmazione provinciale, che rivestono carattere strategico ai fini del perseguimento degli obiettivi previsti dai medesimi strumenti. Continuano ad applicarsi l’articolo 12 ter, comma 8, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), nonché l’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 relativo al piano generale degli interventi per la viabilità.

2. Il provvedimento d’individuazione delle opere di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione.”

Dalla redazione