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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: il requisito di punta deve essere posseduto da una singola impresa
Fattispecie
Nel caso di specie, la società istante, essendo priva dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, partecipava ad una procedura telematica aperta per l'appalto di servizi cimiteriali, utilizzando i requisiti di due imprese ausiliarie. La stazione appaltante aveva applicato la sanzione espulsiva in quanto nessuna delle tre imprese, né l’ausiliata né le due ausiliarie, risultava essere in possesso del requisito di punta, non cumulabile tra più imprese.
L'operatore economico aveva chiesto un parere all'ANAC in ordine alla legittimità della sua esclusione.
Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 20/07/2023, n. 337, ha svolto le seguenti considerazioni:
- con il c.d. contratto o servizio di punta l’amministrazione committente intende assicurarsi l’elevata capacità tecnico-professionale del concorrente, sia economica che organizzativa; ciò è consentito dal principio secondo cui la stazione appaltante fissa discrezionalmente i criteri di partecipazione sulla base dell’attinenza e della proporzionalità rispetto all’oggetto dell’appalto, in modo da garantire l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti (art. 83, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016; si veda anche l'art. 100, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023);
- le stazioni appaltanti possono sempre richiedere requisiti più stringenti e rigorosi di quelli minimi previsti per legge, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore e parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto;
- secondo un orientamento giurisprudenziale, l’avvalimento plurimo o frazionato non può essere consentito con riferimento al cd. requisito di punta, il quale deve essere necessariamente soddisfatto da una singola impresa, in quanto è espressione di una qualifica funzionale non frazionabile, perché attesta una esperienza qualificata nell’ambito dello specifico servizio oggetto della gara;
- il requisito di punta, in altri termini, proprio perché caratterizzante la qualità dell’impresa stessa, non può essere oggetto di frazionamento tra più soggetti, ma deve necessariamente essere posseduto in capo ad una singola impresa (Sent. TAR. Campania Napoli 07/02/2020, n. 603);
- in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, è sufficiente che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento;
- la ratio stessa che è alla base del principio dell’infrazionabilità del servizio di punta non può che condurre ad estenderlo per analogia a tutti quei casi in cui la partecipazione alla gara avviene attraverso istituti che consentono, nelle varie modalità ammesse dalla legge, di utilizzare i requisiti di altri operatori economici e ciò indipendentemente dal fatto che la lex specialis ne faccia o meno puntuale menzione.
Conclusioni ANAC
L'ANAC ha concluso che l’operato della stazione appaltante fosse conforme alle disposizioni normative in materia di requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all’art. 83 del D. Leg.vo 50/2016.
In via più generale, l'ANAC ha indicato che il requisito di punta, purché connesso e proporzionato all’oggetto dell’appalto, può essere legittimamente richiesto dalla stazione appaltante, in quanto attesta una esperienza qualificata nell’ambito dello specifico servizio messo a gara. Come tale, il requisito di punta, proprio perché caratterizzante la qualità dell’impresa stessa, non può essere oggetto di frazionamento tra più soggetti, ma deve necessariamente essere posseduto in capo ad una singola impresa.