Articolo abrogato dall'art. 10, comma 1, del D. Pres. P. 16/12/2014, n. 32, così recitava:

"Art. 23 (Controllo) — 1. La Camera di commercio, ove necessario, può servirsi, per il controllo delle attività delle imprese, della collaborazione delle ripartizioni provinciali competenti in materia di informatica, artigianato, industria, commercio ed energia."

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