N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato ai sensi dell'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione Abruzzo garantisce il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, il recupero ed il restauro conservativo degli immobili in disuso nei borghi antichi e nei centri storici minori, anche abbandonati o parzialmente spopolati, nonché la promozione di nuove forme di ricettività per valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio regionale rurale ed urbano, attraverso il modello abruzzese di ospitalità diffusa rivolto ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano e architettonico dal forte carattere identitario.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo individua, promuove, valorizza ed incentiva il modello abruzzese di ospitalità diffusa mediante il riconoscimento e la disciplina della struttura ricettiva denominata “albergo diffuso”."

Dalla redazione