Sent. C. Giustizia UE 22/06/2023, n. C-833/21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 22/06/2023, n. C-833/21

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Rinvio pregiudiziale - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Direttiva 2003/96/CE - Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) - Esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità - Deroga - Tassazione dei prodotti energetici per «motivi di politica ambientale» - Portata

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che prevede la tassazione del carbone utilizzato per la produzione di elettricità soddisfa la condizione contenuta in tale disposizione, secondo cui l’imposta deve essere istituita «per motivi di politica ambientale», qualora esista un nesso diretto tra l’impiego del gettito della tassazione in questione e la sua finalità o qualora tale imposta, senza perseguire una finalità puramente di bilancio, sia concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta di garantire una migliore tutela dell’ambiente.

Dalla redazione