Articolo abrogato dall'art. 8, L. 3 aprile 1979, n. 103, così recitava:

“Art. 26. - (Art. 4 secondo e terzo comma R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 8 ultimo comma decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, convertito in legge con la legge 15 ottobre 1923, n. 2293; art. 3 R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n 1810, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 - N. 786) — In caso di assenza o di impedimento dell'avvocato generale dello Stato la Commissione del personale è presieduta dal vice avvocato generale dello Stato. Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti avrà la prevalenza quello del presidente.

In caso di assenza od impedimento del segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, l'avvocato generale incarica di esercitarne temporaneamente le funzioni uno degli avvocati dipendenti, il quale interviene nella Commissione come segretario, ma senza voto consultivo.

Le funzioni della Commissione in ordine alle nomine, promozioni ed ai provvedimenti disciplinari, sono determinate dal regolamento.”

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