Articolo abrogato dall’art. 31, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 14, così recitava:

"Art. 24 - Autorizzazioni di spesa

L'attività di formazione e di aggiornamento esercitata dalle Unità sanitarie locali è finanziata con la spesa corrente a carico della quota a destinazione vincolata dal Fondo sanitario nazionale assegnato ala Regione per realizzare le iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, comprese le attività sperimentali di aggiornamento svolte direttamente dalla Regione o in collaborazione con enti o istituti pubblici e privati, di cui al precedente art. 17, e le iniziative sperimentali o altamente qualificate da realizzare anche con convenzioni con Università e Istituti professionali di stato, a norma dell'art. 3. L'autorizzazione di spesa sarà annualmente disposta dalla legge di bilancio a norma dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Per il finanziamento delle iniziative previste dall'art. 21 della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1983, con i fondi stanziati sul capitolo 75640 «Assegnazioni alle Amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini per le iniziative di formazione professionale ed aggiornamento degli operatori sanitari non medici e degli operatori sociali e loro docenti» e, per gli esercizi successivi, sul corrispondente capitolo di spesa."

Dalla redazione