Articolo abrogato dall’art. 31, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 14, così recitava:

"Art. 11 - Ammissione degli studenti

L'ammissione degli studenti è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle leggi dello Stato per ciascun tipo di scuola e corso.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione alla scuola o al corso sia superiore al numero massimo degli studenti che possono essere ammessi in base al fabbisogno determinato ai sensi del precedente art. 4, deve essere formata una graduatoria di merito. A tal fine, gli aspiranti debbono sostenere una prova d'esame attitudinale dinanzi ad una apposita commissione prevista dal regolamento della scuola."

Dalla redazione