Articolo modificato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 18/03/1998, n. 8; dall'art. 5, comma 2, della L.R. 19/04/1991, n. 9 e, successivamente, abrogato dall’art. 31, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 14, così recitava:

"Art. 10 - Incarichi di insegnamento nei corsi di qualificazione

Gli incarichi di insegnamento nei corsi di qualificazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici sono conferiti dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale [19].

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in sede di autorizzazione dei corsi fissa i criteri per la scelta dei docenti.

Abrogato"

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