Articolo abrogato dalla L.R. del 31/05/2013 n. 27. L’articolo 58 così recitava: “Art. 58 - Modifiche all’articolo 79 della l.r. 1/2005 - 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) è inserito il seguente:

“2 bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83, comma 12, sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto opere ed interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che risultino conformi alle pre­scrizioni contenute nel permesso di costruire.”.”

Dalla redazione