N40 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 14/03/2013 n. 9. L’articolo 29 così recitava: “Art. 29 - Effetti del dissenso - 1. In caso di motivato dissenso espresso da un ente locale nell’ambito delle funzioni conferite dalla Regione in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, la determinazione conclusiva è rimessa, entro sette giorni dalla notizia del dissenso, dall’amministrazione procedente alla Giunta regionale, che delibera entro quindici giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il dissenso sia espresso da una struttura regionale, da una azienda sanitaria o da un ente o organismo dipendente dalla Regione nelle materie indicate nello stesso comma 1.

3. La deliberazione di cui al comma 1 è approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale procede indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso.”

Dalla redazione