N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 24, comma 1, del D.P.G.R. 24/08/2016, n. 62/R, così recitava:

“Art. 5 - Collaborazione della Regione alla redazione dei progetti

1. La Regione assicura alle province, relativamente a tutte le fasi della progettazione, l’accesso e la disponibilità degli archivi regionali, nonché la collaborazione delle competenti strutture regionali; in particolare, la Regione contribuisce alla stesura del documento preliminare alla progettazione.

2. Le province, sentito il dirigente regionale competente, approvano il documento preliminare alla progettazione e danno avvio alla progettazione.”

Dalla redazione