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02/08/2023

Imposta di bollo nei contratti pubblici

Alla luce delle norme del Codice dei contratti pubblici (D. Leg.vo 36/2023) e della Circolare Agenzia entrate 28/07/2023, n. 22/E, tutti i chiarimenti sull’imposta di bollo nei contratti pubblici: obblighi e importi per l’aggiudicatario, obblighi per gli altri operatori economici, calcolo dell’importo, obbligati in solido, modalità di versamento, codici tributo.

Importanti novità in tema di assolvimento dell’imposta di bollo nelle procedure relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono state introdotte dall’art. 18 del D. Leg.vo 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), comma 10, nonché dall’Allegato I.4 al medesimo provvedimento.

BOLLO SUI CONTRATTI PUBBLICI NEL CODICE 2023 - Con le citate disposizioni è stata introdotta una modalità semplificata per l’assolvimento dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario. Si prevede in particolare:
* che l’aggiudicatario versa l’imposta di bollo una tantum, al momento della stipula del contratto;
* che l’importo da versare è determinato in proporzione al valore del contratto, secondo gli scaglioni e gli importi indicati dalla Tabella A contenuta nell’Allegato I.4 al D. Leg.vo 36/2023 (sono esenti i contratti di importo inferiore a 40.000 Euro);
* che tale importo ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per fatture, note e simili.
Per comodità, si riporta di seguito la tabella con gli scaglioni e i valori dell’imposta di bollo, contenuta nell’Allegato I.4 al D. Leg.vo 36/2023.

Scaglioni e valori imposta di bollo (Tabella A, Allegato I.4 al D. Leg.vo 36/2023)

FASCIA DI IMPORTO CONTRATTO (VALORI IN EURO)

IMPOSTA (VALORI IN EURO)

< 40.000

esente

≥ 40.000 < 150.000

40

≥ 150.000 < 1.000.000

120

≥ 1.000.000 < 5.000.000

250

≥ 5.000.000 < 25.000.000

500

≥ 25.000.000

1.000

 

 

CHIARIMENTI CON CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE - Sulle norme sopra illustrate, sono intervenuti i chiarimenti resi con la Circolare Agenzia entrate 28/07/2023, n. 22/E, qui di seguito sintetizzati.

Operatori economici non aggiudicatari. In relazione a tutti gli atti che precedono il momento della stipula del contratto (es. documenti di offerta tecnica e/o economica), e con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, si applicano le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo (vedi Bollo su documenti appalti pubblici, pratiche edilizie e di genio civile, ambientali, di prevenzione incendi, accesso agli atti).

Aggiudicatario. Poiché il soggetto aggiudicatario assolve l’imposta da lui complessivamente dovuta al momento della stipula del contratto, quantificandola secondo gli scaglioni e gli importi sopra indicati (Tabella A di cui all’Allegato I.4 al Codice), il calcolo viene effettuato considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto e fino a concorrenza dell’importo già dovuto, secondo la disciplina ordinaria (vedi Bollo su documenti appalti pubblici, pratiche edilizie e di genio civile, ambientali, di prevenzione incendi, accesso agli atti).
Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario.

Calcolo dell’importo. In aderenza al metodo di calcolo dell’importo stimato del contratto ai fini dell’individuazione delle soglie di rilevanza comunitaria - definito dall’art. 14 del D. Leg.vo 36/2003, comma 4 - l’importo è calcolato al netto dell’IVA e comprensivo di qualsiasi opzione o rinnovo esplicitamente stabilito dalla documentazione di gara (in tal senso anche il comma 2, art. 1 dell’Allegato I.4 al Codice).

Fatture, note, conti ed estratti conti. Alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 642/1972, continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo (vedi Bollo su documenti appalti pubblici, pratiche edilizie e di genio civile, ambientali, di prevenzione incendi, accesso agli atti).

Obbligo solidale. Pur essendo l’onere del versamento a carico dell’aggiudicatario, resta ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall’art. 22 del D.P.R. 642/1972, a carico di “tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri” (e quindi, nella fattispecie, alla stazione appaltante).

MODALITÀ DI VERSAMENTO - Le modalità pratiche di assolvimento sono definite dal Provv. Ag. Entrate 28/06/2023, n. 240013, che individua le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto. In particolare, per i procedimenti avviati a decorrere dal 01/07/2023 l’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Non è invece ammesso il versamento con modalità virtuale.

Si segnala infine che con la Risoluzione 28/06/2023, n. 37/E del 28 giugno 2023 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto:
* “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
* “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
* “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

Dalla redazione