N34 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 33 - Inserimento dell’articolo 36-bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l’articolo 36 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“Art. 36-bis - Informazione al Consiglio provinciale

1. Con cadenza biennale la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un rapporto sull’attuazione della legge e i risultati ottenuti, evidenziando in particolare:

a) il quadro degli interventi e delle iniziative;

b) il grado dell’efficacia delle politiche di incentivazione sulla base di indicatori predeterminati anche avvalendosi di istituti universitari e di ricerca;

c) le risorse stanziate ed erogate, nonché il numero e la tipologia dei beneficiari, per favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese, il rafforzamento dell’imprenditorialità femminile e giovanile, il riequilibrio territoriale;

d) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.

2. Per favorire la conoscibilità e la trasparenza degli interventi a favore delle imprese, la Provincia fornisce annualmente al Consiglio provinciale i dati aggregati per ciascun settore economico relativi alle concessioni degli aiuti previsti da questa legge.

3. In seguito alla presentazione del rapporto la competente commissione permanente del Consiglio provinciale può dare indicazioni sulle modalità di redazione e sui contenuti delle successive relazioni.”"

Dalla redazione