Articolo abrogato dall'art. 24, comma 4, della L.P. 29/12/2006, n. 11, così recitava:

"Art. 42 - Modificazione all'articolo 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, in materia di canoni di concessione

1. All'articolo 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'importo minimo dei canoni per l'utilizzazione delle acque pubbliche non può essere inferiore a lire 100.000 annue."

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