Articolo aggiunto dall’art. 2, della L.R. 04/05/2001, n. 12; sostituito dall’art. 29, L.R. 13 dicembre 2011, n. 20 e abrogato dall'Allegato A alla L.R. 20/05/2021, n. 5, così recitava:

"Art. 164 bis – (Programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale)

1. Il programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

a) gli interventi per l’ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale anche realizzabili con la tecnica della finanza di progetto;

b) le opere stradali compensative o complementari o connesse alle autostrade regionali di cui all’articolo 164 ter.

2. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano regionale integrato dei trasporti, nonché delle esigenze indicate dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province, predispone il programma sentito il Consiglio delle Autonomie locali.

3. L’Assemblea legislativa approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale."

Dalla redazione