Articolo abrogato dalla L.R. del 30/06/2003 n. 12. L’articolo 203 così recitava: “Art. 203 - Diritto allo studio e all'apprendimento - 1. La Regione, nell'ambito della propria legislazione in materia di diritto allo studio, adotta le misure necessarie a garantire a ogni persona il diritto allo studio e all'apprendimento.”

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