Articolo abrogato dalla L.R. del 04/12/2003 n. 24. L’articolo 232 così recitava: “Art. 232 – Adeguamento - 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni in essa contenute, nonché ad adottare le norme regolamentari in essa previste.”

Dalla redazione