Articolo abrogato dalla L.R. del 04/12/2003 n. 24. L’articolo 225 così recitava: “Art. 225 - Funzioni di polizia municipale - 1. I Comuni esercitano le funzioni demandate alla polizia municipale dalla L. 7 marzo 1986, n. 65.

2. La Regione promuove le forme associative fra i Comuni relative all'esercizio delle seguenti funzioni:

a) assicurare la presenza costante sul territorio;

b) prevenire le emergenze riguardanti la viabilità stradale, in particolare al fine di prevenire i sinistri connessi a ricorrenti condizioni di mobilità ad elevato rischio;

c) coordinare i propri sistemi informatici ed informativi, anche al fine della connessione con i sistemi delle forze di polizia operanti sul territorio.

3. La Regione promuove accordi fra i Comuni e le competenti autorità dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni di polizia di sicurezza, spettanti agli addetti alla polizia municipale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65 del 1985.”

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