Articolo abrogato dalla L.R. del 04/12/2003 n. 24. L’articolo 217 così recitava: “Art. 217 – Oggetto - 1. Il presente capo detta norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale, anche attraverso la disciplina del servizio di polizia regionale e locale.”

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