La L. 27 dicembre 1983 n. 730 ha disposto (con l'art. 33) che: "A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura dei contributi sociali di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dei liberi professionisti, degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, è ulteriormente maggiorata, rispettivamente, del 20 per cento, del 15 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento".

Dalla redazione