Articolo abrogato dalla L.P. 17/12/2015, n. 16. L’articolo 6/quater così recitava:

“Art. 6/quater (Procedure telematiche i acquisto)

1. Per l’acquisto di beni e servizi mediante gare telematiche le relative procedure di scelta del contraente per l’acquisto di beni e servizi sono gestite in quantità, con specifiche qualitative e per esigenze predeterminate, anche aggregando richieste omogenee provenienti da enti diversi. Per favorire l’incremento dei soggetti operanti nell’ambito del mercato elettronico provinciale, la selezione dei fornitori avviene anche in considerazione dei diversi settori merceologici.”

Dalla redazione