La Sent. Corte Cost. 06/12/2012, n. 272 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 5 e, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale della lettera d) del comma 4.

In seguito, il presente comma è stato sostituito dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98). Ai sensi dell’art. 84, comma 2, del D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98) la modifica si applicava dal 20/09/2013.

Il presente comma è stato successivamente sostituito dall’art. 7, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica si applica a decorrere dal 30/06/2023.

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