Articolo inserito dall’art. 30, comma 11, della L.R. 29/12/2020, n. 32 e, successivamente, abrogato dall’art. 2, comma 2, della L.R. 09/08/2021, n. 14, così recitava:

“Articolo 49-bis - (Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa del personale degli Enti parco)

1. La Giunta regionale avvia, entro il 31 gennaio 2021, un programma di verifica della spesa, da concludere entro il 31 marzo 2021, in materia di personale degli Enti parco, allo scopo di individuare l'impiego ottimale di tutto il personale, anche di qualifica dirigenziale.

2. Nel programma di cui al comma 1, la Giunta regionale analizza la spesa del personale dipendente a tempo determinato e a tempo indeterminato, per qualifica, profilo professionale, trattamento economico fondamentale e accessorio e l'incidenza della spesa complessiva sui trasferimenti regionali, sulla base della normativa statale e regionale in materia.

3. Sulla base del programma di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale ridetermina le dotazioni organiche degli Enti parco nell'ambito dei principi e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni.”

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