Articolo abrogato dall’art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitava:

Ai sensi dell’art. 72, comma 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

L’articolo così recitava:

“Art. 49 (Modificazione dell’articolo 58.28 della legge provinciale sui lavori pubblici) — 1. Nel comma 2 dell’articolo 58.28 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “, come previsto dal regolamento di attuazione” sono soppresse.”

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