N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitava:

Ai sensi dell’art. 72, comma 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

L’articolo così recitava:

“Art. 26 (Sostituzione dell’articolo 33-quater della legge provinciale sui lavori pubblici) — 1. L’articolo 33-quater della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:

“Art. 33-quater - Procedure telematiche

1. Per la scelta del contraente le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare procedure telematiche, compresa l’asta elettronica.

2. Le procedure telematiche possono essere utilizzate quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara può essere effettuata automaticamente da un mezzo elettronico sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.

3. Per la selezione delle offerte le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare l’asta elettronica quando essa riguarda:

a) unicamente i prezzi, quando l’appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;

b) i prezzi e i valori degli elementi dell’offerta indicati negli atti di gara, quando l’appalto viene aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.

4. Il ricorso ad un’asta elettronica per l’aggiudicazione dell’appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara. In tal caso il bando o il capitolato indica:

a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell’asta elettronica;

b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell’offerta, come indicati nelle specifiche dell’appalto;

c) le informazioni messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica, con eventuale indicazione del momento in cui sono messe a loro disposizione;

d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell’asta elettronica;

e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento.

5. Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l’invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l’ora di inizio dell’asta elettronica. L’asta elettronica si svolge in un’unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’invito è corredato dal risultato della valutazione completa dell’offerta dell’offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b). L’invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.

6. Nel corso dell’asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono di conoscere in ogni momento la loro posizione in graduatoria. Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, se questo è previsto negli atti di gara. In qualsiasi momento le amministrazioni aggiudicatrici possono annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d’asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento dell’asta e fino all’aggiudicazione.

7. Il regolamento di attuazione disciplina:

a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle procedure telematiche;

b) i requisiti e le modalità tecniche di svolgimento della procedura di gara; se l’affidamento è disposto secondo il criterio del prezzo più basso tale prezzo è determinato mediante offerta a prezzi unitari o al massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

c) le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di gara.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle procedure telematiche al di fuori dei casi previsti da questa legge o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l’oggetto dell’appalto come definito dal bando e dagli altri atti di gara.””

Dalla redazione