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Sent. C. Giustizia UE 04/05/2023, n. C-487/21

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Rinvio pregiudiziale - Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Diritto di accesso dell’interessato ai suoi dati oggetto di trattamento - Articolo 15, paragrafo 3 - Fornitura di una copia dei dati - Nozione di "copia" - Nozione di "informazioni".

1) L’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che il diritto di ottenere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che sia consegnata all’interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme di tali dati. Detto diritto presuppone quello di ottenere copia di estratti di documenti o addirittura di documenti interi o, ancora, di estratti di banche dati contenenti, tra l’altro, tali dati, se la fornitura di una siffatta copia è indispensabile per consentire all’interessato di esercitare effettivamente i diritti conferitigli da tale regolamento, fermo restando che occorre tener conto, al riguardo, dei diritti e delle libertà altrui.

2) L’articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «informazioni» ivi menzionata si riferisce esclusivamente ai dati personali di cui il titolare del trattamento deve fornire una copia in applicazione della prima frase di tale paragrafo.

Dalla redazione