Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 28/02/2023, n. 4, così recitava:

“Art. 10 - Controllo statale sugli atti del Consiglio regionale

1. Sono fatti salvi i controlli di cui al decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 sulle deliberazioni assunte dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2.”

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