Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 06/06/2023, n. 25, così recitava:

"Art. 25 - Istituzione nuovi capitoli di bilancio

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2000 valutati in L. 40.000.000 si provvede:

a) quanto a L. 30.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del cap. 11413;

b) nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso è istituito e iscritto il cap. 11517 denominato: "Contributi a favore dell'Agenzia per le spese di finanziamento" con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 30.000.000;

c) quanto a L. 10.000.000 si provvede mediante riduzione del cap. 12103 denominato: "Spese per attrezzature per il funzionamento dei servizi informatici";

d) nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso è istituito e iscritto il cap. 12432 denominato: "Intervento a favore dell'Agenzia per le spese di investimento" con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa di L. 10.000.000.

2. Per eventuali finanziamenti statali o comunitari i relativi capitoli verranno iscritti nei pertinenti bilanci ai sensi dell'art. 41 della legge regionale di contabilità.

3. Per gli esercizi successivi gli oneri presuntivamente valutati in L. 4.000.000.000 per ogni esercizio finanziario, di cui L. 2.000.000.000 per le spese correnti e L. 2.000.000.000 per le spese d'investimento, trovano la necessaria copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale allegato al bilancio di previsione 2000-2002, attribuiti alla Struttura speciale di supporto "Sistema informativo regionale"."

Dalla redazione