Articolo modificato dall’art. 7, comma 1, della L.R. 29/03/2001, n. 11; dall’art. 3, comma 1 della L.R. 27/09/2016, n. 34 e, successivamente, abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 06/06/2023, n. 25, così recitava:

"Art. 17 - Personale

All'ARIC sono prioritariamente trasferiti il personale e le eventuali dotazioni di enti regionali e società a prevalente partecipazione pubblica, in primis Abruzzo Informatica S.p.A., i cui compiti e le cui finalità siano funzionali alle attività dell'ARIC.

1. L'Agenzia, nella prima fase di avvio può avvalersi di personale, comandato o distaccato dalla Regione e da amministrazioni pubbliche.

2. Al personale comandato verrà corrisposto, durante il comando, il trattamento economico in godimento presso l'Ente di appartenenza.

3. Per la copertura dei posti vacanti, rispetto alla dotazione organica prevista dal regolamento, si attuano le procedure di reclutamento previste dall'art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

4. Al fine di consentire l'avvio dell'Agenzia ed in attesa dell'espletamento delle procedure di cui al comma precedente, l'Agenzia può avvalersi di personale qualificato assunto a tempo determinato.

5. Nelle procedure di reclutamento per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, costituisce titolo valutabile, il servizio reso all'interno dei progetti finalizzati, con qualifica professionale ad indirizzo informatico, indetti dalla Regione Abruzzo e quello prestato presso società partecipate dalla Regione che operano esclusivamente nel campo informatico.

6. L'Agenzia può indire corsi di riqualificazione per adeguare i profili professionali alla pianta organica definita dal regolamento di cui al successivo art. 19.

7. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

8. L'Agenzia, per assolvere i compiti di cui ai precedenti artt. 9 e 10, dovrà definire una pianta organica di cui almeno l'80% è rappresentato da personale tecnico."

Dalla redazione