L'art. 18, D.P.R. 28/06/1955, n. 619, così dispone: «Sono devoluti al direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio:

a) rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, con tensione sino ai 1000 volts, previsto dall'art. 111 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'art. 188 del codice postale, approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645;

b) rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione, quando esse non abbiano interferenze con linee di telecomunicazione;

c) rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione di esse, nei casi di urgenza previsti dall'art. 113 del testo unico predetto, esclusi i tratti di linee che abbiano interferenze con linee di telecomunicazioni».

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