N15 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 14/11/2018, n. 42, così recitava:

"Art. 6 - Atti immediatamente eseguibili e modalità di controllo

1. Quando motivate ragioni di necessità e d'urgenza lo giustifichino, gli organi di amministrazione degli enti possono dichiarare, a maggioranza dei componenti assegnati al collegio, immediatamente eseguibili le deliberazioni da sottoporre a controllo ai sensi dell'articolo 3. La dichiarazione d'urgenza comporta la responsabilità anche patrimoniale dei membri favorevoli.

2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili devono essere inviate al controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla loro adozione."

Dalla redazione