N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 04/09/1995, n. 41, così recitava:

"Art. 6 - Organizzazione delle attività.

Le funzioni indicate al precedente articolo 4 vengono esercitate dall'U.S.L. attraverso il servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsto dall'articolo 3, punto 1) della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, ad eccezione di quelle in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale demandate al servizio di igiene

ed assistenza veterinaria.

Tale servizio opera in coincidenza con l'ambito territoriale dell'U.S.L. ed a livello di ciascun distretto sanitario di base, con eventualità organizzative interdistrettuali determinate dal piano sanitario regionale, ed è composto da medici possibilmente igienisti, operanti preferibilmente a tempo pieno, laureati non medici, operatori con funzioni di vigilanza ed ispezione ed altro personale inquadrato nei ruoli nominativi dell'U.S.L., che è tenuto a prestare la propria opera in relazione alle proprie specifiche attribuzioni.

Il servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, svolge compiti di indirizzo unitario, coordinamento e gestione di tutte le attività a salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro. Esso agisce direttamente sia a supporto ed integrazione del personale operante nei distretti sanitari di base, sia su previsioni attuative di specifici programmi di intervento.

In particolare, a livello di distretto sanitario di base, il servizio cura - tramite l'organizzazione distrettuale - lo svolgimento delle attività di primo livello e di pronto intervento e, comunque, almeno i seguenti interventi:

a) la vigilanza igienico-sanitaria delle scuole e degli ambienti culturali e ricreativi e di quelli destinati alla ospitalità;

b) i rilievi microclimatici negli ambienti di vita;

c) i sopralluoghi igienici nelle abitazioni e nei locali privati destinati all'esercizio di attività di diagnosi e terapia;

d) i sopralluoghi igienici di semplice rilevamento e di interesse territorialmente limitato, in ambiente libero;

e) la vigilanza sugli esercizi di generi alimentari, i prelievi di campioni, le prime analisi elementari, il controllo dei libretti sanitari degli addetti agli esercizi stessi;

f) i compiti di cui ai punti 2) e 6) dell'articolo 4 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 19;

g) gli accertamenti necroscopici;

h) le prime segnalazioni di situazioni di emergenza;

i) le prime attività di prevenzione della patologia umana, con particolare riguardo alle comunità;

l) gli accertamenti e le certificazioni correnti, ivi comprese le attività medico-legali espletabili dal medico e dal pediatra di base;

m) la raccolta dei dati igienico-sanitari e ambientali del distretto.

La determinazione delle unità operative in cui si articola il servizio e dei relativi compiti, nonché la consistenza numerica del personale dello stesso sono stabiliti dal piano socio-sanitario regionale. .

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