Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 04/09/1995, n. 41, così recitava:

"Art. 1.

Fatte salve le competenze espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico regionale e dagli uffici di igiene comunali e consortili, sono attribuite ai comuni che le esercitano attraverso l'unità sanitaria locale, indicata con l'abbreviazione U.S.L., a norma della presente legge ed in armonia con i principi e le previsioni delle leggi regionali 22 gennaio 1980, n. 2 e 21 aprile 1981, n. 21, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.".

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