Articolo abrogato dall’art. 14, comma 1, della L.R. 30/05/2014, n. 133, così recitava:

Art. 45 - Modifica della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale”

1. Dopo l’articolo 10-bis della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come introdotto dall’articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 è inserito il seguente articolo:

“Art. 10-ter - Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per i progetti presentati all’interno dei Patti di sviluppo distrettuale.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, presso un ente qualificato da scegliersi nel rispetto della disciplina comunitaria, un apposito fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per i progetti presentati all’interno dei Patti di sviluppo distrettuale, definendo con proprio provvedimento le modalità operative dello stesso.

2. Nel fondo confluiscono le risorse assegnate sulla base dei riparti annuali del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive di cui all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, allocate all’upb U0053 “Interventi a favore delle P.M.I.” del bilancio di previsione, nonché ulteriori risorse attribuite per le medesime finalità.

3. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dall’Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente i criteri di utilizzo del fondo medesimo.”.

2. In sede di prima applicazione del presente articolo, la Giunta regionale provvede ad individuare le risorse eventualmente assegnate e non utilizzate dai bandi di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, che vengono fatte confluire al fondo di cui al comma 1.”

Dalla redazione