L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 6, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. L'art. 7, così come modificato dalla L.P. 10 giugno 2008, n. 4, è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 30.11.2009, n. 315.

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