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Ord. C. Giustizia UE 16/01/2023, n. C-729/21

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Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Articolo 19 - Nozione di «trasferimento di una universalità totale o parziale di beni» - Contratto di vendita relativo a un centro commerciale - Trasferimento di imprese - Trasferimento parziale di elementi materiali e immateriali dell’impresa.

1) L’articolo 19, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione di diritto nazionale che prevede che il «trasferimento di una universalità totale o parziale di beni» non sia assoggettato all’imposta sul valore aggiunto, senza subordinare la sua applicabilità alla condizione che il beneficiario succeda al cedente.

2) L’articolo 19, primo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «trasferimento di una universalità totale o parziale di beni» il trasferimento di una parte di un’impresa, sebbene non tutti gli elementi materiali e immateriali che la costituiscono siano stati ceduti all’acquirente, a condizione che l’insieme degli elementi trasferiti sia sufficiente a consentire a tale impresa il proseguimento di un’attività economica autonoma.

Dalla redazione