Sent. C. Giustizia UE 09/03/2023, n. C-571/21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 09/03/2023, n. C-571/21

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Rinvio pregiudiziale - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Direttiva 2003/96/CE - Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) - Articolo 21, paragrafo 3, seconda e terza frase - Elettricità utilizzata per produrre elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità - Esenzione - Portata - Coltivazioni minerarie a cielo aperto - Elettricità utilizzata per il funzionamento degli impianti di stoccaggio di combustibile e dei mezzi di trasporto.

1) L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, letto in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 3, seconda frase, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dalla tassazione dell’“elettricità utilizzata per produrre elettricità”, prevista dalla disposizione sopra citata, non ricomprende l’elettricità utilizzata nell’ambito dell’estrazione di un prodotto energetico, quale la lignite, in una miniera a cielo aperto, qualora tale elettricità venga utilizzata non nel quadro del processo tecnologico di produzione di elettricità, bensì per la fabbricazione di un prodotto energetico. Per contro, tale esenzione è suscettibile di ricomprendere la trasformazione ed il trattamento successivi di tale prodotto energetico in centrali elettriche ai fini della produzione di elettricità, purché tali operazioni siano indispensabili e contribuiscano direttamente al processo tecnologico di tale produzione.

2) L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2003/96/CE, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dalla tassazione dell’“elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa”, prevista dalla disposizione sopra citata, è suscettibile di ricomprendere l’elettricità destinata al funzionamento di impianti di stoccaggio di un prodotto energetico, quale la lignite, e di mezzi di trasporto che permettono di trasferire questo prodotto, qualora tali operazioni abbiano luogo all’interno delle centrali elettriche, purché esse siano indispensabili e contribuiscano direttamente al mantenimento della capacità del processo tecnologico di produzione di elettricità, in quanto tali operazioni siano necessarie per garantire il mantenimento della capacità di produrre elettricità in maniera ininterrotta.

Dalla redazione