N30 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, della L.R. 22/02/2019, n. 5, così recitava:

“Art. 10. - (Definitività dei provvedimenti)

1. I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge hanno carattere definitivo fatta comunque salva l'applicabilità degli artt. 50, 2° e 3° comma, e 60 ultimo comma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo", per quanto attiene la concessione per l'allestimento.”

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