Articolo modificato dall'art. 41, commi 2-3, della L.R. 22/05/1997, n. 11 e, successivamente, abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 22/06/2012, n. 8, così recitava:

“Art. 8. - Norme transitorie

1. Le domande di autorizzazione e di parere, previste rispettivamente dall'articolo 7 della L. 1497/1939 e dall'articolo 32 della L. 47/1985, relative ad interventi ed opere oggetto della subdelega che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state presentate all'assessorato regionale competente in materia di tutela ambientale, possono essere ritirate dagli stessi richiedenti per il successivo inoltro al comune subdelegatario competente.

1-bis. Le istanze di parere di cui all'art. 32 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche, subdelegato ai sensi del comma 6 del precedente art. 1, come sostituito dalla presente legge, che siano state presentate all'Assessorato regionale competente in materia di tutela ambientale, sono d'ufficio restituite alle competenti amministrazioni comunali.

2. I comuni interessati possono richiedere la restituzione delle domande che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state presentate all'assessorato regionale competente in materia di usi civici per l'ottenimento dell'attestazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) della L.R. 12 giugno 1975, n. 72 come modificata dalla L.R. 1/1986.

3. I sindaci sono tenuti ad assicurare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ampia e diffusa conoscenza della legge stessa mediante pubblici avvisi, manifesti ed altre congrue forme di pubblicità.”

Dalla redazione