Comma abrogato dall'art. 15, comma 2, della L.R. 28/12/2022, n. 33, così recitava:

"1. Gli enti proprietari delle strade che non provvedono alla comunicazione dei dati di cui al terzo periodo del comma 6-ter dell’articolo 42 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), nonché alla validazione dei dati di cui al comma 6-ter 1.1 del medesimo articolo 42, non possono accedere alle assegnazioni di finanziamenti regionali per infrastrutture per la mobilità e mezzi di trasporto disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."

Dalla redazione