Articolo abrogato dall'art. 44, comma 1, della L.R. 21/03/2023, n. 1, così recitava:

"Art. 29 - (Disposizioni in materia forestale)

1. Il taglio dei boschi pubblici e privati, di qualsiasi natura, è soggetto a specifica autorizzazione da parte della Regione tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste o degli enti delegati, ai sensi della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18.

2. Le autorizzazioni al taglio, contenenti le eventuali prescrizioni, devono essere concesse entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.

3. La domanda di autorizzazione al taglio, da presentarsi da parte del proprietario del lotto boschivo o da altro soggetto interessato, dovrà essere corredata di planimetria a opportuna scala del suddetto lotto e da relazione a firma di un tecnico abilitato, che provvederà anche all’identificazione delle piante da riservare al taglio, nonché a rilasciare attestazione sull’avvenuta regolare esecuzione delle opere di taglio entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dello stesso."

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