Articolo abrogato dalla L.R. del 13/03/2012 n.4. L’articolo 27 così recitava: “1. L'articolo 9 del regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3, attuativo della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54, è così modificato: "Art. 9.  - I pagamenti disposti dalla Regione Puglia in favore dei Consorzi di bonifica, per la esecuzione degli interventi affidati in concessione ai medesimi, avverrà a stati di avanzamento.

È data facoltà ai Consorzi di bonifica di richiedere alla Regione Puglia la liquidazione - in nome e per conto dei medesimi - degli stati di avanzamento lavori, degli stati revisionali dei prezzi contrattuali, delle indennità espropriative e occupazionali nonché degli interessi legali e moratori, alle imprese esecutrici dei lavori e/o agli aventi titolo.

La liquidazione della rata di saldo, pari al 10 per cento dell'importo di concessione, escluso quello delle spese generali, avverrà con le modalità di cui sopra, ad approvazione degli atti di collaudo, previo accertamento del rispetto delle norme relative al pagamento delle indennità spettanti ai proprietari e ai conduttori dei terreni e degli altri beni interessati all'esecuzione delle opere.

Le spese generali saranno liquidate - contestualmente agli stati di avanzamento - direttamente ai Consorzi concessionari e le relative somme saranno accreditate sui c/c in essere presso i tesorieri dei Consorzi medesimi.

La liquidazione della rata di saldo sulle spese generali, nella misura del 10 per cento dell'importo previsto in concessione, avverrà contestualmente alla chiusura del rapporto di concessione.

Resta fermo l'obbligo, da parte dei Consorzi concessionari, di sottoporre gli stati di avanzamento, per la successiva liquidazione, al parere e controllo degli organi tecnici regionali".

2. L'articolo 10 del regolamento regionale 3/1983 è abrogato.”

Dalla redazione