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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 22 Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica
1. Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica consistono in attività di contenimento numerico, allontanamento o eradicazione della fauna selvatica, necessarie per il soddisfacimento di un interesse pubblico o per la tutela dell'esercizio delle attività agricole, nonché di altre attività economiche.
2. Su tutto il territorio regionale, le province e la Città metropolitana di Torino, anche su istanza dei sindaci o delle organizzazioni professionali agricole, acquisito il parere dell'ISPRA, autorizza misure straordinarie di controllo della fauna selvatica, per uno dei seguenti motivi:
a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
b) per prevenire danni rilevanti all'attività agricola, forestale e all'acquacoltura;
c) per la protezione della flora e della fauna;
d) se gli interventi di prevenzione dei danni e le misure di gestione della fauna, anche attraverso il normale prelievo venatorio, si rivelano inefficaci a limitare i danni arrecati dalla fauna selvatica a beni e persone, con particolare riferimento a quelli causati alle imprese agricole.
3. Le specie oggetto degli interventi di cui al presente articolo sono le specie di animali selvatici.
4. Le province e la Città metropolitana di Torino, su richiesta delle organizzazioni professionali agricole regionali, dei sindaci o di altre autorità locali della pubblica amministrazione e constatata l'inefficacia delle misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica di cui all'articolo 20, nonché delle misure di gestione ordinaria, autorizza, in via straordinaria, le misure di controllo faunistico straordinario.
5. La Giunta regionale definisce e disciplina i contenuti, le forme, i soggetti responsabili, i piani e le specie oggetto di intervento straordinario.
6. Le attività di controllo straordinario possono essere esercitate da:
a) proprietari e conduttori dei fondi agricoli se in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria;
b) cittadini iscritti agli ambiti territoriali di caccia, in possesso del titolo di abilitazione venatoria, che si rendono disponibili per le attività di controllo, scelti in ordine di preferenza con riferimento ai titoli di abilitazione ed alla residenza anagrafica nell'area in cui si svolgono le azioni del piano di cui al comma 5 c) agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria dei quali la prefettura tiene apposito elenco, guardie dipendenti da ATC e da CA in possesso di decreto di nomina a guardia particolare giurata.
7. I soggetti attuatori degli interventi accettano l'incarico e si impegnano ad esercitare ogni azione in ottemperanza al piano di controllo e secondo le indicazioni dell'ente responsabile o delegato di cui all'articolo 20, comma 2.
8. Le carcasse animali provenienti dalle azioni di controllo effettuate in attuazione dell'articolo 20 e del presente articolo sono conferite agli ATC e ai CA territorialmente interessati dalle azioni di controllo e sono raccolte e smaltite nel rispetto delle norme vigenti o sono cedute:
a) a titolo gratuito al personale che partecipa alle operazioni di campo;
b) a centri di lavorazione della selvaggina a titolo oneroso.
9. Le carcasse animali provenienti dalle azioni di controllo, se non sussistono le condizioni di commestibilità delle carni, sono opportunamente smaltite. La consegna delle carcasse al servizio veterinario o a istituzioni scientifiche per fini di studio e ricerca avviene a titolo non oneroso.
10. Eventuali proventi derivanti dalla cessione delle carcasse sono trattenuti dagli enti che attuano i piani interessati che li destinano, al netto dei costi sostenuti per organizzare le azioni medesime, ad integrazione delle risorse destinate al risarcimento ed alla prevenzione dei danni accertati o, in subordine, per iniziative di miglioramento e potenziamento degli habitat faunistici e della selvaggina, anche attraverso l'assegnazione di contributi agli agricoltori localmente interessati."
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