Articolo abrogato dall'art. 19, comma 2, della L.R. 22/02/2023, n. 2, così recitava:

"Art. 9 - Procedure di mobilità per la Centrale unica di committenza

1. Al fine di fare fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della Centrale unica di committenza di cui all'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica regionale per gli acquisti di beni e servizi, il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è autorizzato ad attivare l'istituto di cui al comma 2-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure di cui al presente articolo, previa individuazione delle professionalità e dei requisiti, di concerto con il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, sono attivate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in atto destinati ai relativi pagamenti e dei posti vacanti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle procedure di selezione, svolte con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, possono partecipare tutti i soggetti aventi diritto, ai sensi di legge, alla data di entrata in vigore della presente legge. A conclusione delle procedure di cui al presente articolo è ridotta, per le corrispondenti unità, l'autorizzazione delle posizioni di comando vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

Dalla redazione