Articolo prima inserito dal D. Leg.vo 01/08/2006, n. 249 e poi abrogato dal D. Leg.vo 01/09/2011, n. 15, così recitava:

“Art. 158-bis. — 1. La corte d'appello decide con sentenza in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ed il dispositivo è reso pubblico mediante lettura. La decisione è depositata nei successivi trenta giorni in cancelleria e le parti sono immediatamente avvisate dal cancelliere con biglietto di cancelleria. “

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